Nuove modifiche al T.U. in materia di tutela della genitorialità: verso una effettiva condivisione delle responsabilità di cura tra uomo e donna

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Gender Gap: non c’è gestione senza misurazione​

Quattro incontri per esplorare la misurazione come chiave per raggiungere e mantenere la parità di genere in azienda.

Gender Gap: non c’è gestione senza misurazione​

Quattro incontri per esplorare la misurazione come chiave per raggiungere e mantenere la parità di genere in azienda.

Di recente, l’istituto del congedo parentale è stato investito da importanti novità, grazie alle modifiche subite dal T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d’ora in avanti T.U.) con l’entrata in vigore del D. Lgs. 105/2022 dal 13 agosto 2022. La riforma, in attuazione della Direttiva UE 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, si inserisce nelle misure adottate a livello europeo con l’obiettivo di facilitare la conciliazione vita-lavoro, nell’ottica di promuovere la parità di genere, la partecipazione delle donne alla vita lavorativa e l’equa ripartizione degli incarichi di assistenza tra uomo e donna, tutti obiettivi richiamati, a più riprese, dai “considerando” della Direttiva in questione.

Prima di analizzare le modifiche, è opportuno definire cosa sia il congedo parentale, vale a dire un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, disciplinato dagli artt. 32 e ss. del T.U., di cui la coppia genitoriale può avvalersi per assistere il figlio entro i 12 anni dalla sua nascita o dal suo inserimento nel nucleo familiare, nei casi di adozione o affidamento. Nello specifico, ciascun genitore ha il diritto di sospendere l’attività lavorativa per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi; tuttavia, la coppia non potrà superare un massimo complessivo di 10 mesi. Il limite si estende di un mese per il padre che utilizza almeno 3 mesi di congedo, portando il periodo massimo complessivo di congedo a 11 mesi.

Prima della novella, tale bonus in ottica promozionale in favore del padre non era accompagnato dalla garanzia che quest’ultimo se ne avvalesse. Difatti, la fruizione del congedo, fino al sesto anno di vita del bambino, attribuiva il diritto a percepire l’indennità INPS pari al 30% della retribuzione senza limiti in merito al soggetto beneficiario e comunque per un massimo di 6 mesi, ammontare corrispondente anche alla soglia massima di congedo individuale della madre (fatta eccezione per i lavoratori con redditi particolarmente bassi). Pertanto, stante il sacrificio economico che la coppia subiva nell’avvalersi del congedo, si registrava una tendenza ad attribuirlo alla donna, non unicamente per una ragione “culturale”, ma anche perché coincideva con il soggetto della coppia con la retribuzione inferiore.

Passando all’attuale disciplina, è curioso segnalare che l’obiettivo di parità di genere ed equo bilanciamento degli incarichi familiari non è perseguito attraverso novità che investono l’oggetto dell’istituto, infatti, quest’ultimo resta invariato, dimostrando che la normativa previgente, quantomeno a livello teorico, era già in linea con gli standard europei ma presentava lacune sul piano dell’effettività.

Di conseguenza, ci si propone di superare tali lacune attraverso le modifiche relative al trattamento economico e, in particolare, alla fruizione dell’indennità. Difatti, il D. Lgs. 105/2022 non solo ha esteso il periodo entro cui è possibile godere dell’indennità, vale a dire per congedi utilizzati entro i 12 anni di vita del bambino e non più 6, ma ha anche incrementato complessivamente il periodo di congedo potenzialmente indennizzabile da 6 a 9 mesi. Tale aumento “potenziale” diviene reale solo qualora anche il padre usufruisca di almeno 3 mesi di congedo.

Infatti, il d. lgs. 105/2022, come ha chiarito anche l’INPS con il messaggio n° 3066 del 4/8/2022, attribuisce 3 mesi di indennità a ciascun genitore individualmente, sottolineando il carattere della “non trasferibilità” (come richiesto dalla Direttiva UE), e 3 mesi ulteriori di indennità ad entrambi i genitori in alternativa tra loro.

Pare dunque evidente che la modifica miri ad assicurare che il congedo sia usufruito effettivamente da entrambi i genitori, interrompendo la tendenza che vede la donna come sua unica beneficiaria. Si consideri, ad esempio, che in Italia tra il 2015 e il 2019, oltre l’80% dei beneficiari dei congedi parentali erano donne (dati INPS). La tutela della genitorialità, infatti, non deve essere solo perseguita attraverso la predisposizione di strumenti che consentano agli individui di occuparsi della famiglia, ma anche attraverso strumenti che non ostacolino e anzi promuovano la piena realizzazione di ciascun individuo nel mondo del lavoro, prendendo le distanze dall’iniziale approccio, oggi anacronistico, mediante il quale sono stati introdotti i congedi nel nostro ordinamento, ovvero la tutela della “essenziale funzione familiare” della madre ai sensi dell’art. 37 Costituzione.

Pur ribadendo l’importanza di tale modifica e la bontà degli obiettivi del legislatore, si ritiene che la novella presenti almeno due limiti: il non incremento della percentuale di indennizzo e la discrezionalità nell’attribuzione degli ulteriori tre mesi di congedo indennizzabile. Tali limiti, congiuntamente considerati, lasciano elevato il rischio che gli ulteriori mesi di congedo siano comunque affidati alla donna, che beneficerebbe in toto di 6 mesi di congedo indennizzato, senza cambiare di fatto la situazione.

In ogni caso, è interessante sottolineare che le modifiche sono estese anche nel caso di genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata e quando nella famiglia sia presente un solo genitore, il quale godrà di 11 mesi continuativi o frazionati di indennità, di cui 9 sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Inoltre, la novella estende il congedo parentale anche a ciascuno dei genitori lavoratori autonomi (non più esclusivamente alle madri), riconoscendo il diritto ad assentarsi dal lavoro per 3 mesi entro l’anno di vita del minore.

Accanto alle novità riferite al congedo parentale, si segnalano altre novità:

  • Il congedo di paternità obbligatorio, che sostituisce il congedo obbligatorio del padre, introdotto in via sperimentale dalla legge n.92/2012, e obbliga il padre lavoratore a fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa), autonomo rispetto a quello della madre, con una indennità pari al 100% della retribuzione. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario e può essere fruito a partire dai 2 mesi anteriori alla data presunta del parto o dell’inserimento in famiglia e fino a 5 mesi successivi alla nascita o all’inserimento in famiglia. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
  • Alle lavoratrici autonome è estesa l’indennità giornaliera anche per i 2 mesi anteriori alla data del parto, in alcune specifiche circostanze, ad esempio gravi complicanze della gravidanza.

Quanto alle misure per garantire l’effettività, il decreto introduce sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria e prevede interventi e iniziative di carattere informativo per la promozione e la conoscibilità delle misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza.

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